Con la conversione in legge del decreto “Rilancio” il cosiddetto Superbonus 110% ha assunto regole più definite su requisiti, limiti di spesa ed esclusioni: le novità, raccolte anche nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate (luglio 2020), incidono su chi può avviare i lavori e su come contabilizzarli. Ecco le modifiche principali e le implicazioni pratiche per proprietari, amministratori e tecnici.
Interventi considerati trainanti
Per accedere al beneficio è necessario eseguire almeno uno degli interventi principali indicati dalla legge. In sintesi, si tratta di:
- l’installazione di un cappotto termico sulle superfici opache dell’involucro, quando interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda (ambito Ecobonus);
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento con soluzioni a maggiore efficienza (caldaie a condensazione di classe A, pompe di calore, sistemi ibridi, micro-generazione, collettori solari e, in casi specifici, biomassa) (ambito Ecobonus);
- interventi di riduzione del rischio sismico e recupero dell’edificio (ambito Sisma-bonus).
La normativa conferma inoltre alcune regole operative: la detrazione riguarda spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, l’agevolazione è del 110% ripartita in cinque quote annuali e resta l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia per il Superbonus sia per gli altri bonus fiscali.
Interventi accessori che possono essere “trainati”
Oltre ai trainanti, possono rientrare nell’agevolazione interventi cosiddetti trainati (per esempio interventi di efficientamento energetico diversi dai trainanti). Per poterli considerare nel 110% è però necessario eseguire un intervento trainante di tipo cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale: il sisma-bonus non costituisce, in questi casi, elemento trainante.
Fotovoltaico, accumuli e colonnine di ricarica: limiti e condizioni
- Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e, se presente, sistemi di accumulo integrati: tetto di spesa 48.000 euro. Condizionalità: fino a 2.400 €/kW di potenza nominale (ridotti a 1.600 €/kW se l’impianto è realizzato insieme a lavori di ristrutturazione o nuova costruzione). Per i sistemi di accumulo il massimale è di 1.000 €/kWh di capacità.
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: tetto di spesa 3.000 euro.
Tetti di spesa: riepilogo per tipologia di edificio
La legge stabilisce importi diversi a seconda della tipologia dell’immobile. Il quadro qui sotto riassume i principali massimali riconosciuti.
| Tipologia edificio | Isolamento termico | Sostituzione impianto (singolo/centralizzato) | Sisma-bonus | Note |
|---|---|---|---|---|
| Edificio unifamiliare | 50.000 € | 30.000 € | Importo invariato | Entità detrazione: 110% su 5 anni |
| Edifici plurifamiliari con accesso autonomo | 50.000 € | 30.000 € | Importo invariato | Entità detrazione: 110% su 5 anni |
| Plurifamiliari senza autonomia, 2–8 unità | 40.000 € per unità | 20.000 € per unità (impianto centralizzato) | Importo invariato | Rateizzazione in 5 anni |
| Plurifamiliari senza autonomia, >8 unità | 30.000 € per unità | 15.000 € per unità (impianto centralizzato) | Importo invariato | 110% su 5 anni |
Come si valuta la congruità delle spese
La conversione in legge chiarisce anche i criteri provvisori per la verifica della congruità dei costi. Fino all’adozione dei decreti attuativi, il tecnico può prendere a riferimento:
- i prezzari regionali o delle Province autonome;
- i listini delle Camere di Commercio o altri listini ufficiali;
- i prezzi di mercato, purché documentabili — opzione che però comporta maggiori rischi professionali per chi assevera.
Edifici esclusi dalla norma
La legge specifica alcune esclusioni per categorie catastali. Non possono accedere al Superbonus:
- abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1);
- abitazioni in villa di pregio con giardino o parco privato (A/8);
- castelli e palazzi di notevole valore storico-artistico (A/9).
Queste esclusioni disciplinano l’accesso in base alla classificazione catastale dell’immobile.
Seconda casa e limiti per le persone fisiche
Per le persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, è possibile beneficiare del Superbonus su un massimo di due unità immobiliari, quindi anche sulle seconde case. Restano sempre detraibili le spese relative alle parti comuni dell’edificio.
La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha aggiornato la sua guida chiarendo diversi casi pratici: ad esempio, è consentito sommare i tetti di spesa di più interventi a condizione che le voci di spesa siano registrate separatamente, riferite ai singoli lavori e che siano rispettati gli obblighi documentali previsti per ciascuna detrazione.
La situazione normativa resta comunque in evoluzione: molti dettagli operativi saranno definiti dai decreti attuativi e dalle istruzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Per questo motivo è consigliabile confrontarsi con un tecnico abilitato o con il proprio commercialista e consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate prima di avviare i lavori.
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Esperto nel settore immobiliare, Marco Esposito guida i lettori nella comprensione delle tendenze del mercato italiano. Grazie ai suoi consigli pratici, individua le migliori opportunità d’investimento nel settore.